Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1940 al 18 luglio 1949. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344.
Abrogato dal 16 ottobre 1940
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Articolo abrogato dal regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344.
Abrogato dal 16 ottobre 1940
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 16 ottobre 1940. 291 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I contratti di assegnazione, di mutuo edilizio individuale e di riscatto per alloggi di cooperative finanziate dalla Cassa depositi o prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono ricevuti da un funzionario da esse Amministrazioni all'uopo delegato ed in esenzione dai diritti di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative.
tolto: A rimborso delle spese e dei compensi per la ricezione e conservazione degli atti nonche' per il rilascio di copie e note ipotecarie e per la esecuzione delle formalita' di registro, ipotecarie o di voltura, e' dovuto dagli interessati un diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata e da amministrare con le norme da stabilirsi mediante decreti del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni.
tolto: Parimenti gli istituti autonomi per case popolari od economiche possono stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti di costruzione, di assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita, di mutuo, di affitto, destinando a riceverli ed a conservarli un proprio funzionario, mediante ordinanza del capo dell'istituto. Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie, gli istituti predetti percepiscono speciali diritti di segreteria, secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.
tolto: I funzionari, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, autorizzati alla stipulazione dei predetti contratti, sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della legge del registro.
tolto: Qualora le cooperative e gli istituti, per la stipulazione dei loro atti di assegnazione di appartamenti, di mutuo edilizio individuale nonche', di riscatto, ricorressero all'opera di notai, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura dovuti al notaio sono ridotti ad un quarto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1344
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art151 · fonte del testo
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