[1]Gli atti con cui le cooperative acquistino case che non siano di nuova costruzione o gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime, sono soggetti allo tasse ordinarie. Resta inoltre fermo il disposto dell'art. 110 della vigente legge del registro.
[2]Nei casi previsti dall'art. 20 del presento testo unico compete all'Amministrazione finanziaria la facolta' di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa, al sensi dell'art. 67 della legge del registro.
Testo vigente dal 5 agosto 1938
