Corte costituzionale

Sentenza n. 397/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo

comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro"), in relazione all'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1978 dalla Corte

dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da

Reina Tomasina, iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno

1981;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con deliberazione del 28 aprile 1977 del Consiglio di

Amministrazione degli Istituti di Previdenza, venne respinta la

domanda di pensione di riversibilità prodotta il 3 febbraio 1977

dalla Sig.na Reina Tomasina, sorella di Reina Alfio, ex dipendente

del Comune di Mascalucia deceduto in quiescenza il 29 dicembre 1969,

nella considerazione che, essendo stato conferito il trattamento di

riversibilità alla madre del pensionato, la richiedente non poteva

più ritenersi soggetto potenziale di diritto a norma dell'art. 7,

ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Contro detto decreto produsse corso l'interessata, con atto

notificato alla Amministrazione degli Istituti di Previdenza,

deducendo che la citata norma stabilisce un ordine di precedenza

rispetto ai vari aventi diritto alla pensione di riversibilità ma

che, dato il suo innegabile carattere alimentare, la pensione stessa,

goduta da un avente diritto (nel caso la madre), non può ritenersi

estinta con la morte del medesimo e deve consolidarsi a favore del

collaterale superstite.

In via subordinata, la ricorrente sollevava, questione di

legittimità costituzionale per il diverso trattamento previsto, per

i pensionati degli enti locali, dal predetto art. 7, ultimo comma,

della legge n. 1646 del 1962 rispetto a quello sancito per i

pensionati statali, dell'art. 87, secondo comma, del T.U. n. 1092 del

1973 in violazione dell'art. 3 della Costituzione che garantisce il

principio della par condicio dei cittadini di fronte alla legge.

In proposito va rilevato che in punto di fatto alla morte dell' ex

pensionato della C.P.D.E.L. Reina Alfio, la Direzione Generale degli

Istituti di previdenza aveva conferito il trattamento pensionistico

di riversibilità alla di lui madre Sig.ra Valenti Giuseppa fino alla

data del suo decesso avvenuto in Mascalucia il 22 settembre 1975.

La Corte dei conti, disattendeva la prima richiesta e sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

della legge 22 novembre 1962, n. 1642 in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, ed in relazione all'art. 87, secondo comma, del T.U. 29

dicembre 1973, n. 1092 il quale prevede che "Il consolidamento si

attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione,

ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni

stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di

detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del

dante causa a quello della morte del genitore".

Si assume che da tale norma, che prevede in materia di pensione di

riversibilità degli impiegati dello Stato, l'istituto del

consolidamento fra le varie categorie di vocati nell'ordine,

sarebbero ingiustificatamente esclusi coloro che, pur avendo in

astratto diritto alla pensione di riversibilità degli iscritti agli

Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, si trovino nelle

stesse condizioni.

Nessuna parte si è costituita in giudizio, né ha spiegato

intervento l'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita, in riferimento all'art. 3 Cost.,

della legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della

legge 22 novembre 1962 n. 1646 ("Modifiche degli ordinamenti degli

Istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro"), in quanto

prevede che ai fratelli ed alle sorelle inabili e conviventi a carico

degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro

spetti la pensione di riversibilità solo in mancanza di altri aventi

diritto, laddove l'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973 n. 1092, prevede per gli impiegati civili dello Stato, in tali

casi ed a certe condizioni, l'istituto del consolidamento tra le

varie categorie dei vocati. In base a quest'ultimo istituto, alla

morte dei genitori subentrano nel diritto, ed a certe condizioni, i

fratelli e le sorelle inabili e conviventi del dante causa.

2. - La questione è fondata.

Come è stato esattamente posto in evidenza nell'ordinanza di

rinvio, in relazione alla questione prospettata è del tutto

irrilevante che il sistema delle pensioni dei dipendenti civili dello

Stato abbia un sistema di finanziamento distinto da quello dei

dipendenti pubblici iscritti presso gli Istituti di previdenza del

Ministero del Tesoro.

Il profilo cui si riferisce il giudice a quo riguarda difatti un

aspetto estrinseco rispetto a quel momento, riguardando i riflessi

sociali dei vari sistemi pensionistici che, relativamente ad essi,

non possono non essere assoggettati che alla medesima disciplina, ove

identiche risultino le situazioni poste a raffronto.

Ai fini della soluzione della questione sembra poi utile precisare

che la pensione di riversibilità costituisce una delle

manifestazioni del carattere di retribuzione differita proprio delle

pensioni. Difatti se il lavoratore, provvedeva al sostentamento

proprio e di altri soggetti con lui conviventi, con l'istituto della

riversibilità si è preso atto di questa realtà proiettando sui

soggetti da lui assistiti in vita, i benefici di quella retribuzione,

finché perdurano, dopo la sua morte, determinati requisiti di

assistibilità.

Coerente con questo disegno, è l'istituto del consolidamento che

il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato,

perché esso tende a rendere effettivo il diritto alla riversibilità

per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio.

Ma una volta affermato tale principio esso non può non espandersi

a tutte le ipotesi identiche, in cui il legislatore abbia preso in

considerazione più soggetti come possibili destinatari del

beneficio, perché altrimenti si creerebbero ingiustificate

discriminazioni fra essi.

Va difatti rilevato che, mancando la possibilità di

consolidamento nel caso di più soggetti, al cui sostentamento

provvedeva durante la vita il de cuius, ma vocati alla sua morte in

ordine successivo, ove non fosse previsto il consolidamento, la

possibilità, per i chiamati successivamente, di godere del

beneficio, rimarrebbe affidata al caso. Così quando siano chiamati

il genitore ed il fratello inabile, la sopravvivenza al de cuius del

genitore, anche per un solo giorno, impedirebbe al fratello inabile,

che pur era assistito in vita dal lavoratore, di godere della

riversibilità.

La norma sul consolidamento, invocata nell'ordinanza di rimessione

come tertium comparationis ha dunque realizzato una razionalizzazione

del sistema, onde sarebbe irragionevole che da essa, stante

l'identità di situazioni, rimanessero esclusi gli assistiti dai

dipendenti pubblici cui si riferisce la norma denunciata, perché il

permanere di tale discriminazione determinerebbe quella ulteriore,

qui posta in evidenza, all'interno della medesima categoria dei

chiamati, in quanto alcuni di questi potrebbero non godere del

beneficio per un evento del tutto casuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

della legge 22 novembre 1962 n. 1642 ("Modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") nella

parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili

e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero

del Tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilità alla

morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la

pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del

t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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