Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1983 al 4 maggio 1985. Leggi il testo vigente →

Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

  • a)Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:
  • 1)dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
  • 2)dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  • 3)dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
  • 4)dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero. 2 13
  • b)straordinaria:
  • 1)del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
  • 2)del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n.177

2

La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica dell'articolo 211, lettera a) decorre dal 1 gennaio 1976.

Decreto 21 luglio 1983

13

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla lettera a) del presente articolo e' elevata al 7,06 per cento.

Testo in vigore dal 17 agosto 1983 al 4 maggio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1983

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1976 al 17 agosto 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 21 luglio 1983

    Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla lettera a) del presente articolo e' elevata al 7,06 per cento.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art211 · fonte del testo

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