Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1979 al 7 agosto 2008. Leggi il testo vigente →

La domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte. Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 7-14 dicembre 1979 n. 149(in G.U. 1a s.s. 19/12/1979, n. 345)ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 -, in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita' o lesioni da causa di servizio, "finche' duri la (loro) incapacita' di agire"".

Testo in vigore dal 20 dicembre 1979 al 7 agosto 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 323/2008

    Ha colpito questo articolo
    1 agosto 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. Ed invero, nel caso in cui l'infermità si manifesti successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l'infermità) della richiesta medesima in palese violazione sia dell'art. 38, secondo comma, sia dell'art. 3 Cost., in quanto l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza. - Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, v. le citate ordinanze n. 300/2001 e n. 246/2003.

    Art. 169 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 149/1979

    Ha colpito questo articolo
    14 dicembre 1979

    Secondo la normativa in materia di pensioni privilegiate di guerra (artt. 89, comma primo, l. 18 marzo 1968, n. 313, e 99, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) il termine perentorio per la presentazione delle domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita` resta sospeso per i minori e per i dementi finche` duri la loro incapacita` di agire. Poiche` la ratio di tale punizione non ha alcuna correlazione con lo stato di guerra, ma sta solo nell'esigenza di assicurare piena possibilita` di tutela giuridica a chi non sia in grado di far valere i propri diritti, l'inapplicabilita` di essa in materia di pensioni privilegiate ordinarie da' luogo ad una disparita` di trattamento priva di razionale fondamento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l'art. 9, comma primo, d.lgt. 1 maggio 1916 n. 497 e l'art. 169 t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - in relazione al disposto degli artt. 89 e 99 citt. - in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita` o lesioni da causa di servizio, "finche` duri la (loro) incapacita` di agire". - cfr. S. n. 277/1974

    Art. 169 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 89 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 99 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 246/2003

    Questione inammissibile
    15 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 169, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui stabilisce, al primo comma, che i pubblici dipendenti affetti da sclerosi multipla debbano presentare la domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, a differenza dei soggetti affetti dal morbo di Parkinson, per i quali è previsto, al secondo comma, l’innalzamento del suddetto termine da cinque a dieci anni. L’ordinanza di rimessione, infatti, pur soffermandosi dettagliatamente sugli aspetti diagnostici e clinici della sclerosi multipla, non aggiunge motivi di censura sostanzialmente nuovi o diversi da quelli già scrutinati con l’ordinanza n. 300 del 2001 e decisi nel senso della manifesta inammissibilità, affermandosi che “la scelta di prorogare i termini per l’una o per l’altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore”.

    Art. 169 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1979

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 20 dicembre 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 7-14 dicembre 1979 n. 149(in G.U. 1a s.s. 19/12/1979, n. 345)ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 -, in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita' o lesioni da causa di servizio, "finche' duri la (loro) incapacita' di agire"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art169 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari