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Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

  • a)presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;
  • b)presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
  • c)presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione e' presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui e' costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore. La commissione medica ospedaliera, allorche' si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, e' integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo. 34
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 aprile 1994, n.364

34

Il D.P.R. 19 aprile 1994, n.364 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990 n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2 del presente regolamento, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale".

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 22 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 19 aprile 1994, n.364

    Il D.P.R. 19 aprile 1994, n.364 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990 n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2 del presente regolamento, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art165 · fonte del testo

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