Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianita' di servizio maturata. Nei confronti del dipendente, che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione. Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo. Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni. 41 In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo. Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una indennita' per una volta tanto purche' abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

41

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 15 luglio 2005, n.281 (in G.U. 1a s.s. 20/07/2005, n.29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 219, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico".

Testo vigente dal 21 luglio 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 281/2005

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2005

    È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art. 219, comma quarto, del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico. Il beneficio previdenziale attribuito alle lavoratrici coniugate trova, infatti, la propria giustificazione nel perseguimento del valore rappresentato dalla essenziale funzione familiare della donna, espressamente tutelato, nell’ambito dei rapporti di lavoro, dall’art. 37 della Costituzione. Tale essendo la finalità perseguita dalla norma, l’attribuzione del beneficio alle sole donne coniugate, con o senza prole, con esclusione di quelle, non coniugate, aventi figli a carico, risulta palesemente lesiva del principio di uguaglianza per l’ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva rispetto alla categoria generale delle dipendenti civili dello Stato, non essendo dubbio che il rapporto di filiazione costituisca una delle espressioni più significative della funzione familiare della donna.

    Art. 219 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 375/1983

    Questione infondata
    29 dicembre 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esige almeno venti anni di servizio effettivo per ammettere al trattamento pensionistico l'impiegato volontariamente dimissionario, mentre riconosce lo stesso diritto dopo soli dieci anni di servizio in tutti gli altri casi (revoca dall'impiego, destituzione, ecc.), in quanto la Corte ha già deciso la stessa questione, ancorché vertente su altre disposizioni, rilevando che si fonda sull'interesse della Pubblica Amministrazione di allontanare dal servizio il più rapidamente possibile elementi rivelatisi inidonei e di utilizzare, invece, per un periodo medio ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni normali, per cui tale soluzione non è da ritenere contraria a criteri di razionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 219 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 21 luglio 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 15 luglio 2005, n.281 (in G.U. 1a s.s. 20/07/2005, n.29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 219, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art219 · fonte del testo

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