Art. 72 — Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'articolo 69 e maggiorate a norma degli articoli 70 e 71 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art72 · fonte del testo

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