Una questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 188, 189 e 191 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, (t.u. sul reclutamento), poi sostituito dal D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che riconosce al Consiglio di leva la facoltà di annullare la dichiarazione di renitenza, sollevata per contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio della obbligatorietà dell'azione penale (artt. 3 e 112 della Costituzione), è palesemente irrilevante quando sia prospettata nel corso di un procedimento penale iniziato nei confronti di chi sia stato già denunciato come renitente all'autorità giudiziaria: infatti, comunque si dovesse decidere la questione in oggetto, nessuna conseguenza ne deriverebbe sul procedimento penale stesso ed anzi, perfino ove l'intera disciplina dei poteri dei Consigli di leva in ordine alla denuncia dei renitenti fosse, in ipotesi, dichiarata incostituzionale, non soltanto permarrebbe il reato, ma ne risulterebbe confermato e ne sarebbe reso ancor più rigoroso il dovere di rapporto, gravante sui Consigli di leva come su ogni altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale.
Art. 188 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito · Art. 189 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito · Art. 191 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito · Art. 3 cost.