Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Una questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 188, 189 e 191 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, (t.u. sul reclutamento), poi sostituito dal D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che riconosce al Consiglio di leva la facoltà di annullare la dichiarazione di renitenza, sollevata per contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio della obbligatorietà dell'azione penale (artt. 3 e 112 della Costituzione), è palesemente irrilevante quando sia prospettata nel corso di un procedimento penale iniziato nei confronti di chi sia stato già denunciato come renitente all'autorità giudiziaria: infatti, comunque si dovesse decidere la questione in oggetto, nessuna conseguenza ne deriverebbe sul procedimento penale stesso ed anzi, perfino ove l'intera disciplina dei poteri dei Consigli di leva in ordine alla denuncia dei renitenti fosse, in ipotesi, dichiarata incostituzionale, non soltanto permarrebbe il reato, ma ne risulterebbe confermato e ne sarebbe reso ancor più rigoroso il dovere di rapporto, gravante sui Consigli di leva come su ogni altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale.
Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 188 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito · Art. 189 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 9 ottobre 2010. 15 parole tolte, 5 parole aggiunte.
TESTO UNICO-art. 191 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: L. 25 GIUGNO 2008aggiunto: LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art191 · fonte del testo
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