Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/05/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 188, 189 e

191 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 (testo unico delle

disposizioni sul reclutamento dell'esercito), promosso con ordinanza

emessa l'11 novembre 1967 dal pretore di Sassari nel procedimento

penale a carico di Calzaghe Salvatore, iscritta al n. 278 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24 del 27 gennaio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Calzaghe

Salvatore, il pretore di Sassari con ordinanza emessa l'11 novembre

1967, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

relativamente agli artt. 188, 189 e 191 del R.D. 24 febbraio 1938, n.

329, per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione.

Nell'ordinanza non è cenno della rilevanza della questione

proposta, né risultano chiariti gli aspetti di non manifesta

infondatezza di essa.

Dal fascicolo di causa si evince, peraltro, che il Calzaghe era

stato rinviato a giudizio, su rapporto del presidente del Consiglio di

leva di Cagliari, per rispondere del reato previsto dall'art. 189 del

R.D. n. 329 del 1938, citato, "per non essersi presentato nel giorno

fissato per l'esame personale ed essere, quindi, rimasto renitente alla

leva". La difesa dell'imputato con un intervento nel corso del pubblico

dibattimento e con una breve memoria scritta aveva eccepito che le

norme oggetto della questione di legittimità costituzionale consentono

al Consiglio di leva di annullare la dichiarazione di renitenza

valutando anche gli aspetti di "buona fede" del renitente, con una

discrezionalità che, estendendosi anche all'eventuale ignoranza della

legge penale, non sarebbe soggetta ai limiti che incontra il giudice

ordinario ed in ogni caso rimarrebbe sottratta ad ogni garanzia circa

la loro osservanza. Di qui la prospettata questione di legittimità

costituzionale per contrasto sia rispetto al puncipio di eguaglianza

nei confronti degli altri renitenti denunziati all'autorità

giudiziaria, sia rispetto al principio della obbligatorietà del

promuovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero, che

verrebbe in alcuni casi ad essere definitivamente preclusa dalla

decisione amministrativa del Consiglio di leva.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio 1968.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con atto

depositato il 13 febbraio 1968, chiedendo che la questione così

proposta sia dichiarata inammissibile, o comunque infondata.

Premesso che il testo unico del 1938 è stato abrogato e che le

disposizioni oggetto di impugnazione risultano oggi sostituite da

quelle di cui agli artt. 137 e seguenti del D.P.R. 14 febbraio 1964, n.

237, l'Avvocatura deduce sotto il profilo della inammissibilità che

l'ordinanza di rinvio è del tutto priva di motivazione e non offre

alcun elemento quanto alla rilevanza della questione sollevata ai fini

del decidere.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che la revoca della dichiarazione

di renitenza, operata dal Consiglio e dalla Commissione mobile di leva

non contrasterebbe con il principio di eguaglianza, in quanto essa va

effettuata nel pieno rispetto della legge e delle norme regolamentari e

quindi nei casi obiettivamente previsti e regolati dall'ordinamento,

non già in base a criteri arbitrari e tali da consentire

discriminazioni di natura soggettiva. Detta revoca, disposta sulla base

di precise norme giuridiche da parte dell'organo competente in sede

amministrativa, non contrasterebbe neppure con il principio della

obbligatorietà dell'azione penale, in quanto farebbe venir meno il

presupposto del reato.

3. - Alla pubblica udienza la difesa dello Stato ha insistito nelle

conclusioni come sopra formulate. Considerato in diritto :

L'ordinanza del pretore di Sassari denuncia genericamente, senza

alcuna motivazione, né quanto alla non manifesta infondatezza né

quanto alla rilevanza della questione, gli artt. 188, 189 e 191 del

regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, testo unico sul reclutamento:

poi sostituito peraltro, come osservato esattamente dall'Avvocatura

dello Stato, dal nuovo testo unico delegato (D.P.R. 14 febbraio 1964,

n. 237), con effetto a decorrere dalla chiamata alla leva della classe

successiva a quella presentatasi nell'anno di entrata in vigore del

decreto stesso (1964).

L'ordinanza risulta adottata dal pretore in accoglimento di

eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato e, nell'assenza di

motivazione, deve ritenersi abbia fatta propria tale eccezione, la

quale; come si evince dagli atti di causa, aveva riferimento alla

facoltà, riconosciuta al Consiglio di leva dal secondo comma dell'art.

188 del T.U. del 1938 (ora terzo comma del corrispondente art. 137 del

T.U. del 1964), di "annullare" la dichiarazione di renitenza "nei casi

e nei limiti previsti dal regolamento".

Più particolarmente, la questione sollevata ha specifico riguardo

alla ipotesi di cui alla lettera c dell'art. 1074 di detto regolamento

approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 1133, tuttora applicabile a norma

dell'art. 158 del già menzionato decreto del Presidente della

Repubblica del 1964.

Una siffatta facoltà del Consiglio di leva, dal cui esercizio

dipenderebbe il promuovimento dell'azione penale, contrasterebbe,

secondo l'assunto, con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini

dinanzi alla legge e con il principio dell'obbligatorietà dell'azione

penale (artt. 3 e 112 della Costituzione).

Ma è palese la irrilevanza della questione, poiché, comunque la

si dovesse decidere, nessuna conseguenza ne deriverebbe sul

procedimento penale in corso nei confronti di chi sia imputato di

renitenza alla leva per essere stato già denunciato come tale

all'autorità giudiziaria. Ché anzi, perfino ove l'intera disciplina

dei poteri dei Consigli di leva in ordine alla denuncia dei renitenti

fosse, in ipotesi, dichiarata incostituzionale, non soltanto

permarrebbe il reato, ma ne risulterebbe confermato e ne sarebbe reso

ancor più rigoroso il dovere di rapporto, gravante sui Consigli di

leva, come su ogni altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 2,

secondo comma, del Codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 188, 189 e 191 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329,

testo unico sul reclutamento dell'esercito, sollevata dal pretore di

Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3

e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1969:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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