Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/1969

    Questione inammissibile
    14 maggio 1969

    Una questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 188, 189 e 191 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, (t.u. sul reclutamento), poi sostituito dal D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che riconosce al Consiglio di leva la facoltà di annullare la dichiarazione di renitenza, sollevata per contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio della obbligatorietà dell'azione penale (artt. 3 e 112 della Costituzione), è palesemente irrilevante quando sia prospettata nel corso di un procedimento penale iniziato nei confronti di chi sia stato già denunciato come renitente all'autorità giudiziaria: infatti, comunque si dovesse decidere la questione in oggetto, nessuna conseguenza ne deriverebbe sul procedimento penale stesso ed anzi, perfino ove l'intera disciplina dei poteri dei Consigli di leva in ordine alla denuncia dei renitenti fosse, in ipotesi, dichiarata incostituzionale, non soltanto permarrebbe il reato, ma ne risulterebbe confermato e ne sarebbe reso ancor più rigoroso il dovere di rapporto, gravante sui Consigli di leva come su ogni altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale.

    Art. 188 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito · Art. 189 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito · Art. 191 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. 167 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I renitenti arrestati sono puniti con la reclusione da uno a due anni; quelli che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo sono puniti con la stessa pena della reclusione da sei mesi ad un anno.

tolto: I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno. Sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi se presentatisi spontanemente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la reclusione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

tolto: Le pene in questo articolo stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

tolto: La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 4° comma dell'articolo 188, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.aggiunto: TESTO UNICO-art. 189 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art189 · fonte del testo

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