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[1]Riserva di investimenti pubblici

[2]Art. 5, c. 1°, legge n. 717/1965. Art. 3, c. 2°, legge n. 634/1957. A decorrere dal 30 giugno 1965 e per la durata di un quinquennio, e' riservata ai territori di cui all'art. I una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali che entrino in vigore dopo il 1 luglio 1949 per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

[3]Art. 2, c. 3° e 4°, legge n. 634/1957; art. 5, c. 2°, legge n. 717/1965 Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti effettuati dagli enti e dalle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali da essi effettuati nel territorio dello Stato.

[4]Art. 5, c. 3°, legge n. 717/1965. I vincoli di cui al comma precedente sono estesi all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

[5]Art. 15, legge numero 60/1963. L'importo dei fondi da impiegare per l'attuazione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, nei territori indicati all'art. 1, non dovra' essere in ogni caso inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale di cui all'art. 2.

[6]Art. 3, c. 2°, legge n. 368/1966 I due terzi della somma di lire 1.200 milioni, stanziata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 20 maggio 1966, n. 368, per l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati, sono destinati ai territori dell'Italia meridionale ed alle zone dichiarate economicamente depresse.

[7]Art. 5, u.c., legge n. 717/1965 Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, nella formulazione dei piani pluriennali, assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971

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