Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Registrazione a tassa fissa di atti costitutivi di societa' industriali

[2]Art. 36, c. 1°, legge n. 634/1957; articolo 1, c. 3°, legge n. 707/1961; art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965. Gli atti costitutivi di societa', comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro il 31 dicembre 1980, con sede nei territori di cui all'art. 1 e che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' industriali, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa di L. 2.000; sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto, negli indicati territori, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

[3]Idem, c. 2°. Il beneficio e' concesso anche nel caso di nuove societa' che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

[4]Art. 13, c. 1°, lett. d), legge n. 717/1965. La registrazione a tassa fissa e' concessa anche per gli atti di normalizzazione delle societa' irregolari e di fatto, purche' stipulati entro il 30 giugno 1967 e purche' l'esistenza e l'attivita' delle societa' nei territori di cui all'art. 1 siano comprovate nei modi richiesti dall'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1971, n.853

3

La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

Testo in vigore dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1971, n.853

    La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art111 · fonte del testo

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