Art. 238 — (L) Conversione delle pene pecuniarie

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Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilita', puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata gia' disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura, e il concessionario e' automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, e' ordinata la conversione, dell'intero o del residuo. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 26 giugno 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 212/2003

    Ha colpito questo articolo
    18 giugno 2003

    Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 237, 238 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale – del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, emanato sul fondamento della delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'esistenza, infatti, della delega, specie nelle materie coperte da riserva assoluta di legge – quale è, ex art. 25 della Costituzione, quella riguardante la competenza del giudice – non può essere desunta dalla mera "connessione" con l'oggetto della delega stessa. Indipendentemente, pertanto, dall'ampiezza dei contorni che vogliano attribuirsi alla materia delle spese di giustizia – che costituiva l'oggetto sostanziale della delega, nel quale si è ritenuto potesse rientrare, sulla base di una valutazione di sostanziale "comunanza", anche la materia del procedimento giurisdizionale di conversione delle spese pecuniarie e della relativa competenza – il legislatore delegato era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina che comportasse – come quella impugnata – una radicale modifica delle regole di competenza.

    Art. 237 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 238 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 299 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 660 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 321/2003

    Altra decisione
    28 ottobre 2003

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ed al Tribunale di Genova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 ottobre…

    Art. 235 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 236 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 237 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 238 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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