Art. 208 — Ufficio competente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2022. Leggi il testo vigente →

(( Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:

  • a)per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;
  • b)per il processo penale e' quello presso il giudice dell'esecuzione. (L))) Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 208, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 560/2025

    9 gennaio 2025

    Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia penale, la legittimazione passiva rispetto all'opposizione esecutiva del debitore spetta sia all'agente della riscossione, sia al Ministero della giustizia, perché il primo acquista la legittimazione all'esercizio delle azioni nascenti dalla pretesa creditoria e il secondo mantiene la titolarità del credito, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero avverso la decisione sfavorevole, atteso che il giudicato formatosi fra il debitore e l'agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis, anche nei confronti dell'ente creditore.

    Art. 208 · Art. 100 c.p.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 71 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 4 luglio 2009. 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' aggiunto: cosi' individuato:

aggiunto: a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivotolto: .aggiunto: ;

aggiunto: b) per il processo penale e' quello presso il giudice dell'esecuzione. (L) Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art208 · fonte del testo

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