Art. 205 — Recupero intero, forfettizzato e per quota

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Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 205, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 560/2025

    9 gennaio 2025

    L'Ufficio Recupero Crediti della Corte d'appello, pur se incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione ex art. 208 T.U. Spese di Giustizia, costituisce una mera articolazione periferica del Ministero della giustizia e, non essendo dotato di una propria soggettività giuridica distinta da quella dell'Amministrazione centrale, è privo della capacità di stare in giudizio per le controversie derivanti dalla suddetta gestione.

    Art. 205 · Art. 75 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 70 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 3/2019

    Questione infondata
    9 gennaio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per imprecisa individuazione delle norme oggetto di censura - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il GIP rimettente, chiamato ad integrare il decreto penale con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati, deve fare applicazione delle disposizioni denunciate, disciplinanti il recupero delle spese processuali, e non anche del non censurato art. 150 dello stesso d.P.R., il quale, disciplinando la restituzione dei beni sequestrati, non incide sulla rilevanza delle questioni, ma appartiene solo al complessivo quadro normativo di riferimento.

    Art. 204 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 205 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art205 · fonte del testo

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