Art. 151 — Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari

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Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed e' comunicata all'avente diritto. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 23 agosto 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/2005

    Questione infondata
    4 maggio 2005

    Non è necessario che la procedura di restituzione dei beni in sequestro sia richiamata espressamente nelle materie della delega, poiché i provvedimenti menzionati nell’allegati 1, numero 9) della legge censurata sono destinati solo a delimitare la materia oggetto del riordino, in relazione alla quale il criterio di tassatività risulterebbe in contrasto con lo stesso titolo attribuito alla procedura suddetta. Ed invero, secondo un criterio di interpretazione logico-sistematico, la restituzione e la vendita, sono strettamente intrecciate, posto che il mancato buon esito della prima è il presupposto affinché si possa procedere alla seconda ed essendo entrambe sono collegate alla materia delle spese di giustizia, il cui ampio raggio è delimitato dai cosiddetti campione civile e penale di cui al numero 10) dell’allegato 1. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 (quest’ultimo nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale), come riprodotti del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui disciplinano anche il “caso prima regolato dall’art. 264 del codice di procedura”, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione. - Sentenza citata n. 53/2005.

    Art. 151 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 154 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 150 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 151 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art151 · fonte del testo

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