In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi «sono ridotti della metà», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità della questione argomentata sulla base della asserita implicita abrogazione della disposizione censurata a seguito della entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, secondo il quale «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di (...) gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale», poiché è del tutto plausibile l'interpretazione fornita dal remittente secondo cui l'indicazione della "tariffa professionale" quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato - tale è, infatti, chiaramente l'istituto che il legislatore intende richiamare allorché si riferisce al "gratuito patrocinio"- non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 111 cost.