(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. 39 53

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

39

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 30/9/2015, n. 39), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

Corte Costituzioanle

53

La Corte Costituzioanle, con sentenza 5 -13 luglio 2017, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dicgiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

Testo vigente dal 20 luglio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 178/2017

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 2017

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La disposizione censurata dal Tribunale di Grosseto - che, a fini di contenimento della spesa pubblica, impone una drastica riduzione dei compensi liquidabili per le prestazioni rese nel processo penale di cui sia parte una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - risulta irragionevole non in sé, ma in quanto incide su tariffe che, inferiori fin dall'origine ai valori del mercato professionale, non sono mai state aggiornate mediante l'adeguamento triennale prescritto dal citato art. 54. In tali termini l'irragionevolezza è stata già accertata dalla sentenza n. 192 del 2015 con riferimento ai compensi spettanti all'ausiliario del magistrato, e non può non estendersi agli onorari del consulente tecnico di parte, la condizione del quale - sotto lo specifico profilo della misura dei compensi determinabili in base al d.m. 30 maggio 2002 - è identica a quella dell'ausiliario, in virtù del rinvio agli artt. 50 e 54 contenuto nell'art. 83 del citato t.u. in materia di spese di giustizia. L'irragionevole decurtazione (tra le cui ricadute di sistema non è implausibile includere l'allontanamento dei migliori professionisti dal circuito delle consulenze) rende altresì percepibile una disparità di condizione fra le parti del processo penale in cui siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato, derivante dalla circostanza - non di mero fatto, e dunque lesiva del diritto di difesa assicurato anche ai non abbienti - che la parte privata può sentirsi opporre un rifiuto della consulenza, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso, mentre il pubblico ministero può avvalersi di consulenti i cui onorari non subiscono la riduzione e che non possono rifiutare l'incarico (art. 359 cod. proc. pen.). ( Precedenti citati: sentenza n. 192 del 2015; sentenza n. 88 del 1970, ordinanze n. 374 del 2003, n. 299 del 2002, n. 391 del 1988 e n. 69 del 1979, sul generale obbiettivo di contenere in giusti limiti le spese giudiziali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato ). Per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa, anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto un incarico peritale. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 1999 e n. 149 del 1983 ).

    Art. 106-bis Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 192/2015

    Ha colpito questo articolo
    24 settembre 2015

    Sono inammissibili, per mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, e 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 53 Cost., che prevedono, rispettivamente, gli onorari spettanti agli ausiliari dei magistrati ed i relativi importi liquidabili per la prima e le successive vacazioni, nonché la riduzione di un terzo dei medesimi compensi. La censura delle suindicate disposizioni proviene dalla necessità, da parte del rimettente, di modificare una liquidazione onoraria previamente concessa. Il provvedimento così ipotizzato, invero, deve considerarsi illegittimo, atteso che non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti giurisdizionali, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale. Sull'inammissibilità delle questioni per mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la norma impugnata, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 18/2015 e 249/2010.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 13/2016

    Questione infondata
    29 gennaio 2016

    Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - degli artt. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, aventi ad oggetto la liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari spettanti ai difensori. Il comma 607 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che la riduzione di un terzo degli importi dovuti al difensore di cui al precedente comma 606, lett. b ), si applichi alle «liquidazioni successive» alla data di entrata in vigore della medesima legge. Secondo il rimettente, tale formulazione vincolerebbe l'interprete ad applicare la diminuzione in questione ad ogni liquidazione sopravvenuta, anche se relativa a prestazioni completamente esaurite in precedenza, determinando la violazione del principio di uguaglianza e degli ulteriori parametri costituzionali invocati. La norma citata, tuttavia, deve essere letta, oltre che alla luce dei principi costituzionali, in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, il quale esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un'analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale. Deve rilevarsi, dunque, che anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria deve essere remunerata secondo un unico criterio, e laddove devono liquidarsi onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute diverse tariffe professionali, ciò che rileva è la tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. Sugli obblighi imposti al rimettente in punto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 120/2015 e 71/2015. Sull'erroneità del presupposto interpretativo, tale da condurre ad un giudizio di non fondatezza delle questioni sollevate, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 186/2015 e 51/2015. Sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 2/1981. Sulle criticità dell'applicazione della diminuzione di un terzo dei compensi del difensore, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 192/2015 e 18/2015. Sui compensi previsti per singole prestazioni professionali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/1996 e 88/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 106-bis Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 2015 al 20 luglio 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzioanle

    La Corte Costituzioanle, con sentenza 5 -13 luglio 2017, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dicgiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art106bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari