Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 130 — Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

[1]Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.

[2]80 102

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

80

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 1 luglio 2022, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

Corte Costituzionale

102

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre - 2 dicembre 2025, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 03/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

Testo vigente dal 4 dicembre 2025

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 179/2025

    Ha colpito questo articolo
    2 dicembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost, l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude, in caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso t.u. spese di giustizia. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. spec. in materia di impresa, è irragionevole in quanto il mancato rispetto della citata clausola di adeguamento triennale degli onorari fa sì che la base di calcolo dei compensi sia già seriamente sproporzionata per difetto; il che recide la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, facendo venir meno il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine perseguito. Anche laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, il compenso dei professionisti designati va liquidato in conformità al criterio dell’adeguatezza alla variazione del costo della vita. La disposizione viola, altresì, il principio di eguaglianza dal momento che, vista la piena equiparazione, quanto al regime dei compensi, della figura del consulente tecnico di parte e di quella dell’ausiliario del magistrato, la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo integra una non giustificabile disparità di trattamento. Infine, tra le ricadute di sistema prodotte dalla censurata irragionevole decurtazione, potrebbe esservi l’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, con conseguente vulnus al diritto di difesa: ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l’ausiliario del magistrato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile, tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44904; S. 178/2017 - mass. 39967; O. 122/2016; O. 350/2005).

    Art. 130 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 166/2022

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 2022

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La norma censurata dal Tribunale di Paola, in composizione monocratica, determina una significativa diminuzione di compensi dell'ausiliario del magistrato, già seriamente sproporzionati per difetto, perché computati sulla base di parametri mai aggiornati dall'approvazione delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, cosicché non riesce a contemperare il carattere della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria - quale munus publicum -con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato. L'irragionevolezza della norma censurata risiede nella possibilità, derivante dalla sua combinazione con il sistema di determinazione dei compensi delineato dagli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, che il dimezzamento imposto dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria già di per sé sproporzionata per difetto, con effetti incongrui rispetto al fine perseguito. Una norma che, come quella in scrutinio, decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può infatti ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale, operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita. Al contrario, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa. ( Precedenti: S. 102/2021 - mass. 43884; S. 89/2020 - mass. 42988; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 192/2015 - mass. 38550; S. 88/1970 - mass. 5047; O. 122/2016 - mass. 38885 ).

    Art. 130 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 122/2016

    Questione infondata
    30 maggio 2016

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà. Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, comprese quelle che stabiliscono le modalità di realizzazione del diritto di difesa nonchè quelle in materia di spese di giustizia. L'asserita esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché il vantaggio che la parte abbiente, sapendo di godere di un trattamento privilegiato in ordine alle spese processuali, ricaverebbe dalla condizione economica disagiata della controparte ammessa al gratuito patrocinio, sono meri inconvenienti di fatto irrilevanti nel giudizio di costituzionalità. Su analoga questione, v. la citata ordinanza n. 270/2012. Sull'affermazione che la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici», v. la citata ordinanza n. 387/2004. Sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare le norme processuali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 243/2014 e 157/2012 nonché le ordinanze nn. 270/2012, 26/2012 e 446/2007. Sull'affermazione che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli v., tra le altre, la sentenza n. 394/2000 nonché l'ordinanza n. 299/2002. Sul sistema di liquidazione degli onorari civili, v. le citate ordinanze nn. 201/2006 e 350/2005. Sull'irrilevanza nel giudizio di costituzionalità di eventuali inconvenienti di fatto, che possono indirettamente derivare dalla disposizione censurata e che assumono il carattere di rilievi di opportunità, v. le citate sentenze nn. 247/2011, 329/2009, 298/2009 e 86/2008 nonché le citate ordinanze nn. 112/2013, 376/2007 e 123/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 1 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2022 al 4 dicembre 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre - 2 dicembre 2025, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 03/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art130 · fonte del testo

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