Art. 282 t.u.s.l. — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
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Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
- a)con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;
- b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.
Testo in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009
