Art. 280 t.u.s.l. — Registri degli esposti e degli eventi accidentali

I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. (( Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. Il datore di lavoro:

  • a)consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute;
  • b)comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
  • c)in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonche' per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
  • d)in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio; )) Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di quaranta anni. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. 6 L'ISPESL trasmette annualmente al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

6

Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che al presente articolo, le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. 85 parole tolte, 28 parole aggiunte in 5 capoversi.

… il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il tolto: medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezioneaggiunto: . Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 tolto: all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e aggiunto: all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne tolto: fanno aggiunto: facciano richiesta,le variazioni intervenute;

b) comunica tolto: all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e aggiunto: all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori … fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto aggiunto: per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;

c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed tolto: all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro aggiunto: all'ISPESL copia del medesimo registro nonche' aggiunto: per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;

tolto: e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le … e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero tolto: della salute aggiunto: del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

    Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che al presente articolo, le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art280 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari