Art. 96 t.u.s.l. — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

  • a)adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
  • b)predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e individuabili;
  • c)curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  • d)curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  • e)curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  • f)curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  • g)redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). (( La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonche' la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3. ))

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. 13 parole tolte, 43 parole aggiunte.

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). aggiunto: La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese tolto: esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 tolto: eaggiunto: , nonche' la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo tolto: 18, comma aggiunto: 26, commi 1, lettera tolto: z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e aggiunto: b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art96 · fonte del testo

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