Art. 14 t.u.s.l. — Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

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Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

  • a)la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • b)l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • c)la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
  • d)nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;
  • e)nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi' concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

Testo in vigore dal 22 ottobre 2021 al 21 dicembre 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 310/2010

    Ha colpito questo articolo
    5 novembre 2010

    Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), successivamente modificato dall'art. 41, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e poi sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, la questione deve ritenersi trasferita sulla nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa, addirittura nella stessa formulazione letterale, avuto riguardo alla persistenza nelle menzionate disposizioni del medesimo censurato contenuto precettivo. Infatti, l'ordinanza di rimessione impugna l'originario testo del citato art. 14, comma 1, nella parte in cui dispone che «Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, «nella parte in cui esclude l'applicazione ai provvedimenti de quibus dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241». E in tale dettato la disposizione non ha subito modifiche nelle tre versioni suddette. Sul trasferimento delle questioni di costituzionalità su norme sopravvenute, in caso di persistenza del medesimo censurato contenuto precettivo, v. le citate sentenze n. 40/2010, n. 237/2009, n. 270/1996 e n. 84/1996.

    Art. 14 t.u.s.l. · Art. 1 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia · Art. 3 l. 241/1990

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2015 al 22 ottobre 2021. 911 parole tolte, 606 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Alaggiunto: Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il tolto: fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale aggiunto: lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavorotolto: , nonche' aggiunto: risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi tolto: e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza tolto: sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del aggiunto: del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione tolto: dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette piu' violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I. L'adozione del aggiunto: e' adottato in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione tolto: e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aggiunto: l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e tolto: dei trasporti aggiunto: della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenzatolto: , al fine dell'adozionetolto: , da parte del Ministero delle infrastrutture e tolto: dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata e' incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione e' successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento e' pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili aggiunto: della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'. Ai provvedimenti del presente articolo tolto: non si applicano le disposizioni di cui tolto: alla aggiunto: all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente tolto: alla sospensione dell'attivita' di impresa, all'accertamento aggiunto: ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, tolto: indicate all'allegato I, provvede il comando aggiunto: provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o … quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139tolto: , e di cui al comma 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1.aggiunto: . In materia di prevenzione incendiaggiunto: , in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tolto: di cui all'articolo 46 aggiunto: prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. tolto: Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato aggiunto: I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte tolto: dell'organo di vigilanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1 aggiunto: dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria aggiunto: anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di tolto: gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) aggiunto: la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

aggiunto: d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva tolto: rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.tolto: 000 euro euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro euro nelle ipotesi di sospensione per gravie reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

tolto: a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoroaggiunto: 500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;

aggiunto: e) nelle ipotesi di tolto: gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

tolto: b) aggiunto: cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva tolto: unica pari a Euro 3.200 euro rispetto a quelle di cui al comma 6 aggiunto: di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle tolto: altre condizioni di cui tolto: ai commi 4 e 5 aggiunto: al comma 9, la revoca e' altresi' concessa subordinatamente al pagamento del tolto: venticinque aggiunto: venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, … non versato. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. tolto: L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del aggiunto: Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge tolto: 20 maggio 1993 aggiunto: 23 dicembre 2013, n. tolto: 148 aggiunto: 145, convertito, con modificazioni, dalla legge tolto: 19 luglio 1993 aggiunto: 21 febbraio 2014, n. tolto: 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'importo delle somme aggiuntive aggiunto: 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma tolto: 5, lettera b), integra aggiunto: 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale aggiunto: ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavorotolto: . aggiunto: svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. Avverso i provvedimenti di tolto: sospensione di cui ai commi 1 e 2 aggiunto: cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, tolto: rispettivamente, alla Direzione regionale aggiunto: all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente tolto: e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronuncianoaggiunto: , il quale si pronuncia nel termine di tolto: 15 aggiunto: 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il tolto: provvedimento di sospensione perde efficacia aggiunto: ricorso si intende accolto. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per tolto: gravi e reiterate aggiunto: le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e … con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. tolto: Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro aggiunto: L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1tolto: , le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi aggiunto: fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art14 · fonte del testo

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