Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro e' affidato il compito di regolare e disciplinare l'attivita' di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralita' di accertamenti, difformita' di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attivita' produttiva. Gli istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

Testo vigente dal 27 luglio 1961

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1151/1988

    Questione infondata
    29 dicembre 1988

    Non lede il diritto di difesa la mancata previsione a favore dell'imprenditore, delle garanzie difensive di cui agli artt. 304- bis, ter, quater, cod. proc. pen., in occasione dello svolgimento, da parte degli ispettori del lavoro, delle attività di accertamento ed investigazione ad essi affidate ( in particolare, dagli artt. 3, primo e secondo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), trattandosi di attività che si distinguono nettamente da quelle di polizia giudiziaria, giacché rientrano nell'ambito della " vigilanza amministrativa " e, come tali, per un aspetto, assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato ad "ogni cittadino" sottoposto "ad atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale", mentre, per un altro, risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il diritto costituzionale di cui trattasi. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e secondo comma, l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, ed 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). - S. n. 10/1971.

    Art. 5 Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628~art5 · fonte del testo

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