Art. 115 t.u.s.l. — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

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((Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorita' rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:

  • a)parapetti;
  • b)reti di sicurezza.)) ((Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
  • a)sistemi di trattenuta;
  • b)sistemi di posizionamento sul lavoro;
  • c)sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  • d)sistemi di arresto caduta.)) ((Nella scelta dei sistemi di protezione individuale e' prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.)) ((I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.)) ((I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.))

Testo in vigore dal 31 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 2009 al 31 ottobre 2025. 101 parole tolte, 141 parole aggiunte in 11 capoversi.

Nei lavori in quota tolto: qualora non siano state attuate misure aggiunto: i sistemi di protezione collettiva aggiunto: a cui dare priorita' rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), aggiunto: in via prioritaria, sono:

aggiunto: a) parapetti;

aggiunto: b) reti di sicurezza. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino tolto: idonei sistemi di protezione aggiunto: individuale idonei per l'uso specifico tolto: composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti aggiunto: quali:

a) tolto: assorbitori di energia aggiunto: sistemi di trattenuta;

b) tolto: connettori aggiunto: sistemi di posizionamento sul lavoro;

c) tolto: dispositivo di ancoraggio aggiunto: sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

d) tolto: cordini;

tolto: e) dispositivi retrattili;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: f) guide o linee vita flessibili;

tolto: g) guide o linee vita rigide;

tolto: h) imbracature. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta aggiunto: sistemi di arresto caduta. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale e' prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art115 · fonte del testo

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