Art. 115 t.u.s.l. — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

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Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

  • a)assorbitori di energia;
  • b)connettori;
  • c)dispositivo di ancoraggio;
  • d)cordini;
  • e)dispositivi retrattili;
  • f)guide o linee vita flessibili;
  • g)guide o linee vita rigide;
  • h)imbracature. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Testo in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art115 · fonte del testo

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