Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria
[2](articolo 26 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[3]1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche' ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente titolo. 3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente titolo si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
