Art. 367
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Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo:
- a)coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtu' di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;
- b)i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorita' del cessato Impero austro ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno e dal R. decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno. Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 21 marzo 1942
