Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo:

  • a)coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtu' di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria; 7
  • b)i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorita' del cessato Impero austro ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno e dal R. decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno.32a Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1941, n. 1649

7

La L. 27 dicembre 1941, n. 1649 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 367 lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano gia' legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtu' di disposizioni anteriori al R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597".

L. 21 marzo 1958, n. 235

32a

La L. 21 marzo 1958, n. 235 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 367 lettera b) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723".

Testo vigente dal 17 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1942 al 17 aprile 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 marzo 1958, n. 235

    La L. 21 marzo 1958, n. 235 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 367 lettera b) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art367 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari