Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1968 al 6 luglio 1988. Leggi il testo vigente →

I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonche' gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunziare immediatamente al podesta' del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune gia' accertata.47 Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' sanitaria, mediante apposite ordinanze, puo' rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo. Il contravventore a tali disposizioni e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 gennaio 1968, n. 34

47

La L. 23 gennaio 1968, n. 34 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1968 al 6 luglio 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 gennaio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 gennaio 1968, n. 34

    La L. 23 gennaio 1968, n. 34 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art264 · fonte del testo

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