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I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonche' gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunziare immediatamente al podesta' del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune gia' accertata. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' sanitaria, mediante apposite ordinanze, puo' rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo. Il contravventore a tali disposizioni e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 gennaio 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art264 · fonte del testo

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