Art. 260
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 26 marzo 2020. Leggi il testo vigente →
Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 26 marzo 2020
