Art. 251
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 14 novembre 1986. Leggi il testo vigente →
E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 novembre 1986
