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E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 novembre 1986

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art251 · fonte del testo

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