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((I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, Province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a lire 20 milioni, al parere del medico provinciale e del veterinario provinciale quando trattasi di progetti per la costruzione di mattatoi o di altre opere igieniche di interesse veterinario. Per i progetti, il cui importo e' compreso fra le lire 20 milioni e 80 milioni, e' sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'. Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti piu' province, qualunque ne sia l'importo, e' competente a pronunciarsi il Consiglio superiore di sanita'. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresi' ai progetti relativi alla costruzione delle opere anzidette da parte di altri enti pubblici, anche se attuate a spese o col concorso dello Stato. Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonche' quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 marzo 1949, n. 101

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La L. 21 marzo 1949, n. 101 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' elevato a lire dieci milioni".

Testo in vigore dal 20 agosto 1952 al 14 ottobre 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1952

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1949 al 20 agosto 1952. 71 parole tolte, 149 parole aggiunte.

I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, tolto: preparati da comuni, provincie e aggiunto: predisposti dai Comuni, Province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottopostiaggiunto: , quando importano una spesa non superiore a lire 20 milioni, al parere del tolto: Consiglio provinciale di sanita' e del Consiglio superiore di sanita' quando importano una spesa superiore alle lire cinquecentomila. L'approvazione dei progetti medesimi e l'approvazione dei mutui relativi hanno luogo, in ogni caso, secondo le disposizioni della legge comunale e provinciale e della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Sono ugualmente sottoposti a preventivo esame del aggiunto: medico provinciale e del veterinario provinciale quando trattasi di progetti per la costruzione di mattatoi o di altre opere igieniche di interesse veterinario. Per i progetti, il cui importo e' compreso fra le lire 20 milioni e 80 milioni, e' sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'. Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti piu' province, qualunque ne sia l'importo, e' competente a pronunciarsi il Consiglio superiore di sanita' tolto: i progetti per laaggiunto: . Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresi' ai progetti relativi alla costruzione delle opere tolto: sopraindicate aggiunto: anzidette da parte di altri enti pubblici, anche se tolto: queste debbano essere costruite aggiunto: attuate a spese o col concorso dello Statoaggiunto: . Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonche' quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art228 · fonte del testo

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