Art. 228
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I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, preparati da comuni, provincie e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' e del Consiglio superiore di sanita' quando importano una spesa superiore alle lire cinquecentomila. L'approvazione dei progetti medesimi e l'approvazione dei mutui relativi hanno luogo, in ogni caso, secondo le disposizioni della legge comunale e provinciale e della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Sono ugualmente sottoposti a preventivo esame del Consiglio superiore di sanita' i progetti per la costruzione delle opere sopraindicate da parte di altri enti pubblici, anche se queste debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 aprile 1949
