Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1949 al 20 agosto 1952. Leggi il testo vigente →

I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, preparati da comuni, provincie e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' e del Consiglio superiore di sanita' quando importano una spesa superiore alle lire cinquecentomila.18 L'approvazione dei progetti medesimi e l'approvazione dei mutui relativi hanno luogo, in ogni caso, secondo le disposizioni della legge comunale e provinciale e della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Sono ugualmente sottoposti a preventivo esame del Consiglio superiore di sanita' i progetti per la costruzione delle opere sopraindicate da parte di altri enti pubblici, anche se queste debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 marzo 1949, n. 101

18

La L. 21 marzo 1949, n. 101 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' elevato a lire dieci milioni".

Testo in vigore dal 22 aprile 1949 al 20 agosto 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 1949

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 aprile 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 marzo 1949, n. 101

    La L. 21 marzo 1949, n. 101 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' elevato a lire dieci milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art228 · fonte del testo

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