Art. 213
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 12 giugno 1954. Leggi il testo vigente →
Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle localita' destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilita' e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare. I dormitorii dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne. In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 giugno 1954
