Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro e' tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorita' sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate. Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perche' vi e' pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai. L'assuntore e' tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse. Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata. Contro i provvedimenti del prefetto e' ammesso il ricorso al ministro per l'interno.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art225 · fonte del testo

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