Il regolamento deve determinare:

  • a)le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;
  • b)le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;
  • c)le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
  • d)le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;
  • e)la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
  • f)le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
  • g)le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art205 · fonte del testo

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