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Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente, preparati all'estero, puo' essere autorizzato dal Ministro per l'interno, su parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali. E' salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all'estero.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991

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