((L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della Corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio. L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei locali, dia affidamento per l'ottima qualita' delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia,o in farmacia, o' di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale. La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. E' vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata di proprieta' del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia. Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo)).

Testo vigente dal 18 giugno 1941

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1941

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941. 44 parole tolte, 104 parole aggiunte.

L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il aggiunto: parere del Consiglio superiore di sanita' aggiunto: e della Corporazione della chimica, tenuta presente tolto: la opportunita' aggiunto: l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio tolto: eaggiunto: . L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei locali, tolto: da' aggiunto: dia affidamento per l'ottima qualita' delle produzioni e delle preparazionitolto: . L'autorizzazione e' in ogni caso negata o revocata quando risulti che l'officina non e' aggiunto: e che sia diretta in modo continuativo da persona munitatolto: , di laurea in chimicaaggiunto: , o in chimica e farmaciaaggiunto: ,o in farmacia tolto: oaggiunto: , o' di diploma in farmaciaaggiunto: , e iscritta nell'albo professionale. tolto: E' aggiunto: La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. E' vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. tolto: E aggiunto: E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, tolto: tranne che questa sia aggiunto: a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata di proprieta' del farmacista tolto: e aggiunto: ed in diretta comunicazione con la farmacia. Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisitiaggiunto: , e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, tolto: ordina aggiunto: puo' ordinare la chiusura dell'officina tolto: quando questa sia stata aperta senza autorizzazione o sia diretta da persona non munita del titolo prescritto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art144 · fonte del testo

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