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Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialita' medicinali e le modalita' con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialita' medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento. Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell'art. 122, debbono essere considerati come specialita' medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicita', sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art174 · fonte del testo

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