Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1941 al 1 ottobre 1991. Leggi il testo vigente →

((Nessuna specialita' medicinale puo' essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno. La registrazione di una specialita', medicinale puo' non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico. La registrazione puo' non essere concessa, altresi', quando la ditta richiedente abbia gia' registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica. Non e' consentita la preparazione di nuove specialita' medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia. La registrazione e' revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialita' medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo. La registrazione puo' essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialita'. Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facolta' di sottoporre la specialita' ad un esame diretto ad accertare:

  • a)se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;
  • b)se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
  • c)se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto. Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilita')).

Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 1 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 296/1983

    Questione inammissibile
    5 ottobre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 162 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nella parte in cui non prevede l'obbligo della previa registrazione presso il Ministero della Sanità per il commercio di preparati galenici, in quanto l'eventuale pronuncia di fondatezza implicherebbe la creazione di una nuova fattispecie penale la quale, secondo costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al legislatore.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 25 cost. · Art. 162 Testo unico sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1941

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941. 6 parole tolte, 118 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nessuna specialita' medicinale puo' essere messa in commercio senza aggiunto: la registrazione da parte del tolto: Ministero dell'interno aggiunto: Ministro per l'interno. La registrazione di una specialita', medicinale puo' non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico. La registrazione puo' non essere concessa, altresi', quando la ditta richiedente abbia gia' registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica. Non e' consentita la preparazione di nuove specialita' medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia. La registrazione e' revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialita' medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo. La registrazione puo' essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialita'. Prima di concedere la registrazione, il tolto: Ministero aggiunto: Ministro per l'interno ha facolta' di sottoporre la specialita' tolto: a aggiunto: ad un esame diretto ad accertare:

a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella tolto: denunziata aggiunto: denunciata;

c) se le eventuali indicazioni terapeutiche tolto: corrispondano aggiunto: corrispondono alla reale composizione del prodotto. Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art162 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari