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Nessuna specialita' medicinale puo' essere messa in commercio senza registrazione da parte del Ministero dell'interno. La registrazione puo' essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialita'. Prima di concedere la registrazione, il Ministero ha facolta' di sottoporre la specialita' a un esame diretto ad accertare:

  • a)se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunziata;
  • b)se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
  • c)se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondano alla reale composizione del prodotto. Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilita'.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 296/1983

    Questione inammissibile
    5 ottobre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 162 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nella parte in cui non prevede l'obbligo della previa registrazione presso il Ministero della Sanità per il commercio di preparati galenici, in quanto l'eventuale pronuncia di fondatezza implicherebbe la creazione di una nuova fattispecie penale la quale, secondo costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al legislatore.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 25 cost. · Art. 162 Testo unico sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art162 · fonte del testo

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