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((Nessuna officina puo' produrre, a scopo di vendita, una specialita' medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialita' medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale. La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. Non e' consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata d proprieta' del farmacista ed in diretta, comunicazione con la farmacia. Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila,. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo)).

Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 1 ottobre 1991

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1941

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941. 20 parole tolte, 171 parole aggiunte.

Nessuna officina tolto: di prodotti chimici usati in medicina o di preparati galenici puo' produrre, a scopo di vendita, una specialita' medicinaletolto: , senza l'autorizzazione del Ministro per l'internotolto: .aggiunto: , previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialita' medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale. La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. Non e' consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata d proprieta' del farmacista ed in diretta, comunicazione con la farmacia. Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del tolto: precedente comma aggiunto: presente articolo e' punito con l'ammenda da lire tolto: duecento a duemila aggiunto: cinquecento a lire cinquemila,. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penaletolto: , puo', in caso di recidiva, aggiunto: puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art161 · fonte del testo

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