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L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il Consiglio superiore di sanita', tenuta presente la opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio e previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei locali, da' affidamento per l'ottima qualita' delle produzioni e delle preparazioni. L'autorizzazione e' in ogni caso negata o revocata quando risulti che l'officina non e' diretta in modo continuativo da persona munita, di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in farmacia o di diploma in farmacia e iscritta nell'albo professionale. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, tranne che questa sia di proprieta' del farmacista e in diretta comunicazione con la farmacia. Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura dell'officina quando questa sia stata aperta senza autorizzazione o sia diretta da persona non munita del titolo prescritto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art144 · fonte del testo

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