[1](Art. 16 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]I crediti si valutano al loro importo nominale. Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente puo' chiedere che fra le attivita' patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso. Per i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione e' fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 5% annuo, fino alla data di scadenza.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari