[1](Art. 68 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e abbia dichiarato un importo di denaro, depositi e titoli al portatore per un valore superiore a quello risultante dalle quote previste all'articolo 26, ove provveda al ripristino nel termine di 18 mesi dal 28 marzo 1947, potra' ottenere che dall'imponibile sia detratta la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza del valore dichiarato per denaro, depositi e titoli al portatore rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate. La disposizione del comma precedente non si applica al contribuente il cui patrimonio imponibile superi i 50 milioni di lire.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art72 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari